1. Quando la cosa venduta e' stata ricevuta dal compratore, spetta a quest'ultimo, ove intenda rifiutarla, di adottare congrue cautele al fine di assicurarne la conservazione. Egli ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal venditore delle spese che ha giustificatamente sostenute. 2. Quando la cosa spedita al compratore e' stata messa a sua disposizione al luogo di destinazione, il compratore se vuole avvalersi del diritto di rifiutarla, e' tenuto a ritirarla per conto del venditore purche' cio' sia fattibile senza pagare il prezzo e senza inconvenienti ne' spese eccessive. Questa disposizione non si applica quando il venditore e' presente nel luogo di destinazione o quando ivi si trovi una persona che abbia veste per assumere in custodia detta cosa per conto del venditore.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art92 · fonte su Normattiva