1. La parte che, nei casi previsti dagli articoli 91 e 92, deve assicurare la conservazione della cosa, puo' venderla con qualsiasi mezzo appropriato, dopo aver preavvisato l'altra parte, qualora quest'ultima abbia ritardato oltre misura l'accettazione o il ritiro della cosa. 2. La parte che provvede alla vendita della cosa puo' trattenere sul ricavato della vendita un ammontare pari a quello delle spese giustificatamente sostenute per la conservazione e la vendita della cosa e deve trasmettere il residuo all'altra parte.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art94 · fonte su Normattiva