La parte tenuta ad adottare delle cautele per assicurare la conservazione della cosa puo' depositarla nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, sempreche' le spese che ne derivano non siano eccessive.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art93 · fonte su Normattiva