La parte tenuta ad adottare delle cautele per assicurare la conservazione della cosa puo' depositarla nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, sempreche' le spese che ne derivano non siano eccessive.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
La parte tenuta ad adottare delle cautele per assicurare la conservazione della cosa puo' depositarla nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, sempreche' le spese che ne derivano non siano eccessive.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art93 · fonte su Normattiva