Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816~convenzione-art7 · fonte su Normattiva