1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sara' costituita, al piu' presto possibile, una Commissione mista italo-francese la quale avra' il compito:

  • a)di preparare gli Accordi previsti all'articolo 2;
  • b)di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
  • c)di risolvere, per quanto possibile, le difficolta' che potessero derivare dall'applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sara' composta di sei membri, designati in numero uguale da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa scegliera' il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri francesi. Il presidente non avra' voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art27 · fonte su Normattiva