Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranita' o della sua sicurezza.
Testo vigente dal 21 luglio 1965
Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranita' o della sua sicurezza.
Testo vigente dal 21 luglio 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art28 · fonte su Normattiva