1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona cosi' come lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti di detto Stato nello stesso modo, secondo le stesse formalita' e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Il Comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo e' a tal fine aggregato sara' se del caso, indicato dal Governo di tale Stato. 2. Allorquando le norme di legge regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art4 · fonte su Normattiva