L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Il numero dei delegati e' fissato come segue: Belgio.................... 14 Danimarca.................. 10 Germania................... 36 Francia................... 36 Irlanda................... 10 Italia.................... 36 Lussemburgo................. 6 Paesi Bassi................. 14 Norvegia................... 10 Regno Unito................. 36".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art10 · fonte su Normattiva