1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure transitorie e degli adattamenti che potranno rivelarsi necessari e che saranno oggetto di protocolli che saranno conclusi con i paesi terzi contraenti e saranno allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie, che terranno conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunita' e non potranno superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione progressiva, da parte della Comunita', di un regime unico nelle sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 s'applicano agli accordi con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, Israele, la Spagna e Malta. Tali disposizioni s'applicano anche agli accordi che la Comunita' avra' concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art108 · fonte su Normattiva