1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all'articolo 55 viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali. Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri, e' superiore all'importo compensativo calcolato in conformita' dell'articolo 55, il dazio doganale e' sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo. 2. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico. 3. L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
