L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "La Commissione e' composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
