L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "La Commissione e' composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art15 · fonte su Normattiva