Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo deve dare nell'ambito dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', del 29 luglio 1969, e dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia del 24 settembre 1969, sono adottati computando soltanto i voti degli Stati membri originari in conformita', secondo i casi, della ponderazione dei voti in vigore prima dell'adesione per il calcolo della maggioranza qualificata oppure delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art114 · fonte su Normattiva