1. Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975. 2. Tuttavia le importazioni originarie dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, che prima di tale data avranno disciplinato le loro relazioni con la Comunita' su di una base diversa da quella dell'associazione sono sottoposte nei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del loro accordo con la Comunita' e per i settori da questo non coperti, al regime paesi terzi che e' loro applicabile tenuto conto delle disposizioni transitorie del presente atto. 3. In caso di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 62, secondo comma, della Convenzione di associazione tra la Comunita' europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, o all'articolo 36, secondo comma, dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, del 24 settembre 1969, e per la durata di dette disposizioni transitorie, il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione della Commissione, puo' decidere di riportare la data di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
