1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati membri originari ed alla Commissione le disposizioni relative al regime che applicano all'importazione di prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonche' dagli Stati associati di cui, all'articolo 109, paragrafo 1. 2. Dal momento dell'adesione la Commissione comunica ai nuovi Stati membri le disposizioni interne o convenzionali relative al regime applicabile alle importazioni, nella Comunita' nella sua composizione originaria, dei prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonche' dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
