Gli accordi, decisioni e pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e decisioni notificate restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art156 · fonte su Normattiva