Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1973. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 156 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti, di adesione e di ratifica. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
