Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art398 · fonte su Normattiva