1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - al 1 aprile 1973 ogni dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1974 al 1 gennaio 1975 al 1 gennaio 1976 al 1 luglio 1977. 2. In deroga al paragrafo 1:

  • a)i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione;
  • b)i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1 gennaio 1974;
  • c)una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito puo' differire fino al 1 luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilita' di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantita' o qualita' insufficiente nella Comunita' nella sua composizione originaria.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art32 · fonte su Normattiva