1. I nuovi Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri. 2. La Commissione formula, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalita' e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per i nuovi Stati membri e per gli Stati membri originari.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art44 · fonte su Normattiva