In deroga all'articolo 42 gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi. Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo e' fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art43 · fonte su Normattiva