1. La Commissione stabilisce prima del 1 aprile 1973, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti e in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. 2. Prima della scadenza di tale termine, la Commissione stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati usati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri, e quelle per la progressiva applicazione, da parte di questi ultimi, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art45 · fonte su Normattiva