1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per tali scambi il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972. 2. Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune, negli scambi all'interno della Comunita'. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 gennaio 1974. I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei loro dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art46 · fonte su Normattiva