Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli articoli 51 e 70, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art57 · fonte su Normattiva