Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli articoli 51 e 70, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
