Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati membri sono ridotti:

  • a)dell'eventuale importo compensativo;
  • b)dei dazi applicabili in luogo dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dai paesi terzi in tali Stati membri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art67 · fonte su Normattiva