1. Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e la Comunita' nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, e' pari alla differenza tra i prezzi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c). Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, l'importo compensativo e pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza e' di scarsa entita'. Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali. 2. Per le fissazioni successive l'importo compensativo e' diminuito di un quinto dell'importo originario al 1 gennaio di ogni anno; la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974. S'applica per analogia l'articolo 52, paragrafo 3. L'importo compensativo e' abolito al 1 gennaio 1978.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
