1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo per le uova in guscio, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
