1. Nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tal fine, l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia, qualora tale importo non sia rappresentativo, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo di tale prodotto in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. In questo settore, sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242 e 255. 3. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'importo compensativo e' derivato da quello applicato a norma dei paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art325 · fonte su Normattiva