1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore del pollame, fatti salvi i paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 3. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicabile alle carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art329 · fonte su Normattiva