1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore delle uova, fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 3. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uova da cova. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello delle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art327 · fonte su Normattiva