Negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria o i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi ed i paesi terzi, gli importi compensativi sono fissati come segue: 1. Per i prodotti pilota diversi da quelli di cui all'articolo 85 l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento e' stabilito in base alla differenza tra il livello del prezzo di mercato rappresentativo del nuovo Stato membro interessato ed il livello del prezzo di mercato rappresentativo della Comunita' nella sua composizione originaria rilevati in un periodo rappresentativo precedente l'applicazione della regolamentazione comunitaria nel nuovo Stato membro. Per la fissazione degli importi compensativi applicabili a decorrere dal primo ravvicinamento si tiene conto dell'importo fissato conformemente alle disposizioni del primo comma o del paragrafo 3 e delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 2. Per i prodotti diversi dai prodotti pilota gli importi compensativi vengono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto pilota del gruppo cui appartiene ciascun prodotto, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo. 3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2 non si possano applicare o la loro applicazione conduca ad importi compensativi che comportino relazioni anomale di prezzi, l'importo compensativo viene calcolato in base agli importi compensativi applicabili al burro ed al latte scremato in polvere.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art86 · fonte su Normattiva