Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' fra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati come segue: 1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento derivato per i nuovi Stati membri, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo di intervento derivato, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi di entrata dei cereali in questione. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra i prezzi d'entrata differisca sensibilmente dal rapporto dei prezzi costatati sul mercato del nuovo Stato membro interessato, puo' prendersi in considerazione quest'ultimo rapporto. Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo dei coefficienti o delle regole adottati per la determinazione del prelievo per detti prodotti o dell'elemento mobile del prelievo.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
