[1]1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve: Regno Unito 30% Danimarca 4% Norvegia 3% Irlanda 1%

[2]2. Gli importi dei versamenti di cui al presente articolo sono calcolati in unita' di conto dopo l'approvazione del bilancio annuale della Banca per l'anno che precede l'adesione. 3. Tali importi sono versati in cinque rate uguali al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dopo l'adesione. Ognuna delle cinque rate e' versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-1-art11 · fonte su Normattiva