1. I nuovi Stati membri effettuano, al piu' tardi due mesi dopo l'adesione, i versamenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, dello statuto della Banca, modificato dall'articolo 3 del presente protocollo. Tali versamenti devono essere effettuati nelle rispettive monete nazionali. Un quinto di versamento deve essere effettuato in contanti e quattro quinti in buoni del tesoro non fruttiferi, che scadono in quattro rate uguali, rispettivamente nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dopo l'adesione. I buoni del tesoro possono essere rimborsati in tutto o in parte prima della loro scadenza, d'intesa tra la Banca ed il nuovo Stato membro interessato. I versamenti in contanti nonche' il ricavato del rimborso dei buoni del tesoro devono essere liberamente convertibili. 2. Le disposizioni dell'articolo 7 dello statuto della Banca si applicano a tutti i versamenti effettuati dai nuovi Stati membri nelle rispettive monete nazionali a norma del presente articolo. Gli adeguamenti relativi ai buoni del tesoro nen ancora rimborsati devono essere effettuati alla data della scadenza o a quella del rimborso anticipato.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
