Ove il governo danese faccia le dichiarazioni di cui all'articolo 1 le disposizioni dell'atto di adesione s'applicano alle Faeroeer, tenuto conto di quanto segue: - le importazioni nelle Faeroer sono sottoposte ai dazi doganali che sarebbero applicabili se il trattato e la decisione relativi all'adesione fossero stati applicati a decorrere dal 1 gennaio 1973; - le istituzioni della Comunita' cercheranno nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca soluzioni adeguate per i problemi specifici delle Faeroer; - le autorita' delle Faeroer possono mantenere, sotto il controllo comunitario, misure appropriate al fine di assicurare l'approvvigionamento di latte della popolazione delle Faeroer a prezzi ragionevoli.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
