Qualora nell'applicazione del regime definito nel presente protocollo sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra la Comunita' e tali territori, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro il termine di un mese
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
