Qualora nell'applicazione del regime definito nel presente protocollo sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra la Comunita' e tali territori, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro il termine di un mese

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-3-art5 · fonte su Normattiva