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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di societa', con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, il primo comma, e' sostituito col seguente:
[10]«Gli atti di fusione delle societa' di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attivita' commerciale e delle societa' per azioni aventi per oggetto un'attivita' diversa, sempreche' le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle societa' che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo art. 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20».
[11]Allo stesso art. 1, quarto comma, le parole:
[12]«entro il 30 giugno 1942-XX», sono sostituite con le parole: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».1
[13]Allo stesso art. 1, ultimo comma, le parole:
[14]«Nel caso di fusione di societa' commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione», sono sostituite con le parole: «Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti, cosi' delle societa', come dei soci, ad alcuna tassazione».
[15]Dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: Art. 2.
[16]«Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'art. 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.
[17]Per i conferimenti in natura, effettuati non oltre il 30 giugno 1945, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, non e' necessaria la stima di cui all'art. 2343 del Codice civile».
[18]L'art. 2 diventa art. 3.
[19]All'art. 3, che diventa 4, comma primo, le parole: «entro il 30 giugno 1945-XXIII», sono sostituite con le altre: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».
[20]L'art. 4 diventa art. 5 e all'ultimo comma dell'articolo stesso le parole «a decorrere dal 1° luglio 1942-XX», sono sostituite con le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI».
[21]All'art. 5, che diventa 6, comma primo, le parole: «non superiore a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «inferiore a L. 500.000», e nel secondo comma, le parole: «superiore a L. 500.000», sono sostituite con le parole: «non inferiore a L. 500.000».
[22]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[23]Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX
[24]VITTORIO EMANUELE
[25]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[26]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 14 dicembre 1942, n. 1476, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1943, n. 214 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1942-XXI stabilito dal quarto comma dell'art. 1 della legge 21 giugno 1942-XX, n. 830, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, e' prorogato al 31 dicembre 1943-XXII".
Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
