[1]Articolo II

[2](1) I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti per la facilitazione dell'arrivo, soggiorno e partenza delle navi. Tali provvedimenti non saranno, per quanto possibile, meno favorevoli di quelli applicati ad altri mezzi di trasporto internazionale; tuttavia, tali provvedimenti potranno differire a seconda di necessita' particolari. (2) I provvedimenti per la facilitazione del traffico marittimo internazionale adottati in base alla presente Convenzione ed al suo Allegato si applicano del pari alle navi di Stati rivieraschi e non rivieraschi i cui Governi siano Parti della presente Convenzione. (3) Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra o alle imbarcazioni da diporto.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artii · fonte su Normattiva