[1]ALLEGATO A

[2]CONVENZIONE SULLA FACILITAZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE

[3]I Governi contraenti: nell'intento di facilitare il traffico marittimo semplificando e riducendo al minimo formalita', richieste di documentazioni e procedure per l'arrivo, il soggiorno e la partenza delle navi impegnate in viaggi internazionali, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e ad accelerare il traffico marittimo internazionale, nonche' ad impedire inutili ritardi a navi ed a persone e merci a bordo delle stesse.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~arti · fonte su Normattiva