[1]Articolo III

[2]I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu' alto grado di uniformita' possibile a tutte le formalita', richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformita' sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minimo ogni modifica apportata alle formalita', alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artiii · fonte su Normattiva