[1]Articolo III
[2]I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu' alto grado di uniformita' possibile a tutte le formalita', richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformita' sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minimo ogni modifica apportata alle formalita', alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
