[1]Articolo VI

[2]Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato: (a) "Norme" sono quei provvedimenti la cui uniforme applicazione da parte dei Governi contraenti in base alla Convenzione e' possibile e necessaria allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale; (b) "Procedure consigliate" sono quei provvedimenti la cui applicazione e' auspicabile da parte dei Governi contraenti allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artvi · fonte su Normattiva