[1]Articolo VI
[2]Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato: (a) "Norme" sono quei provvedimenti la cui uniforme applicazione da parte dei Governi contraenti in base alla Convenzione e' possibile e necessaria allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale; (b) "Procedure consigliate" sono quei provvedimenti la cui applicazione e' auspicabile da parte dei Governi contraenti allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
