[1]Articolo IV
[2]Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalita', richieste di documentazioni e procedure, nonche' alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
