[1]Articolo IV

[2]Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalita', richieste di documentazioni e procedure, nonche' alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artiv · fonte su Normattiva