[1]Articolo V

[2](1) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verra' interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo contraente conceda o possa concedere, in futuro al traffico marittimo internazionale in base alle proprie leggi o in base alle disposizioni di ogni altro accordo internazionale. (2) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato sara' interpretato come suscettibile di precludere ad un Governo contraente l'applicazione temporanea di provvedimenti ritenuti da tale Governo necessari a preservare la moralita' pubblica, l'ordine e la sicurezza o a prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie o flagelli per la salute pubblica, gli animali o le piante. (3) Tutte le questioni per le quali la presente Convenzione non provvede espressamente, restano soggette alla legislazione dei Governi contraenti.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artv · fonte su Normattiva