[1]Articolo VIII

[2](1) Ogni Governo contraente per il quale sia impossibile conformarsi ad una Norma uniformando ad essa le proprie formalita', richiesta di documentazioni o procedure, o che ritenga necessaria, per ragioni particolari, l'adozione di formalita', richieste di documentazioni o procedure, che differiscano da tale Norma, dovra' informarne il Segretario-Generale e notificargli le differenze esistenti tra la propria procedura e tale Norma. Detta notifica dovra' esser fatta il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per il Governo in questione, o dopo l'adozione di tali diverse formalita', richieste di documentazioni o procedure. (2) La notifica di ogni differenza del genere nel caso di una modifica ad una Norma o di una Norma adottata di recente, verra' fatta da un Governo contraente al Segretario-Generale il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore di tale Norma modificata o adottata di recente, o dopo l'adozione di tali diverse formalita', richieste di documentazioni o procedure e puo' contenere un'indicazione dell'azione proposta per uniformare formalita', richieste documentazioni o procedure alla Norma modificata o adottata di recente. (3) I Governi contraenti sono pregati di uniformare per quanto possibile le proprie, formalita', richieste di documentazioni e procedure alle procedure consigliate. Non appena un Governo contraente uniformera' le proprie formalita', richieste di documentazioni e procedure, ad ogni procedura consigliata, dovra' darne notifica al Segretario-Generale. (4) Il Segretario-Generale informera' i Governi contraenti di ogni notifica effettuata in base al precedente paragrafo.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artviii · fonte su Normattiva