[1]Articolo VII
[2](1) L'Allegato alla presente Convenzione puo' essere emendato dai Governi contraenti, sia su proposta di uno di essi che nel corso di una conferenza indetta a tale scopo. (2) Ogni Governo contraente puo' proporre un emendamento all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui appresso indicato "Segretario-Generale"): (a) su richiesta esplicita di un Governo contraente, il Segretario-Generale comunichera' direttamente ogni proposta di tal genere affinche' tutti i Governi contraenti le esaminino e vi aderiscano. Qualora non riceva tale richiesta esplicita, il Segretario-Generale, se lo ritiene opportuno, puo' procedere a consultazioni prima di comunicare la proposta ai Governi contraenti; (b) ogni Governo contraente notifichera' al Segretario-Generale, entro un anno dal ricevimento di tale comunicazione, se accetta o meno la proposta; (c) ogni notifica di tal genere dovra' essere fatta per iscritto al Segretario-Generale che informera' tutti i Governi contraenti del suo ricevimento; (d) ogni emendamento all'Allegato in base al presente paragrafo entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui l'emendamento verra' accettato dalla maggioranza dei Governi contraenti; (e) Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi contraenti di ogni emendamento che entrera' in vigore in base al presente paragrafo, nonche' della data in cui tale emendamento entrera' in vigore. (3) Una Conferenza dei Governi contraenti sara' indetta dal Segretario-Generale su richiesta di almeno un terzo di essi, allo scopo di esaminare gli emendamenti all'Allegato. Ogni emendamento adottato nel corso di detta Conferenza da una maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario-Generale avra' notificato l'emendamento adottato ai Governi contraenti. (4) Il Segretario-Generale notifichera' senza indugio a tutti i Governi firmatari l'adozione e l'entrata in vigore di ciascun emendamento in base al presente Articolo.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
