[1]Articolo XIII

[2](1) (a) Le Nazioni Unite, nei casi in cui amministrino un territorio, od ogni Governo contraente che cura le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultarsi il piu' presto possibile con detto territorio nel tentativo di estendere ad esso la presente Convenzione e potranno dichiarare, mediante notifica scritta inviata al Segretario-Generale, che la Convenzione verra' estesa a tale territorio. (b) La presente Convenzione verra' estesa al territorio menzionato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di essa o da ogni altra data in essa specificata. (c) Le disposizioni dell'Articolo VIII della presente Convenzione si applicheranno ad ogni territorio al quale venga estesa la Convenzione in base al presente Articolo; a tale scopo, l'espressione "le proprie formalita', richieste di documentazioni o procedure" includera' quelle in vigore in tale territorio. (d) La presente Convenzione cessera' di venire estesa ad ogni territorio un anno dopo il ricevimento da parte del Segretario-Generale di una notifica a tale scopo; o in altra data piu' lontana che sia specificata in essa. (2) Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi contraenti dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 del presente Articolo, specificando in ogni singolo caso la data a partire dalla quale la Convenzione e' stata estesa.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artxiii · fonte su Normattiva