[1]Articolo III Applicazione territoriale

[2]1. Le Nazioni Unite nei casi in cui esse sono responsabili dell'amministrazione di un territorio o una qualsiasi Parte contraente responsabile per le relazioni internazionali di un territorio possono in qualsiasi momento, mediante una notificazione per iscritto alla Segreteria generale dell'Organizzazione (da qui in poi indicata come "la Segreteria generale") estendere l'applicazione di questa Convenzione a tale territorio. 2. L'applicazione della presente Convenzione e' estesa al territorio menzionato nella notifica dalla data di ricezione di questa o di quella altra data che vi fosse indicata. 3. Qualsiasi notificazione fatta ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo puo' essere ritirata per quanto riguarda il territorio menzionato nella notificazione stessa e l'estensione di questa Convenzione a quel territorio cessera' di essere in vigore dopo un anno o un eventuale periodo superiore specificato al momento del ritiro della notificazione. 4. La Segreteria generale informera' tutte le Parti contraenti della notificazione di una estensione o del ritiro di una estensione comunicata ai sensi di questo articolo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artiii · fonte su Normattiva