[1]Articolo XIV
[2]Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi firmatari, tutti i Governi contraenti e tutti i Membri della Organizzazione: (a) delle firme apposte alla presente Convenzione e delle rispettive date; (b) del deposito degli strumenti di accettazione e di adesione, nonche' delle date del loro deposito; (c) della data in cui la Convenzione entra in vigore in base all'Articolo XI; (d) di ogni notifica ricevuta in conformita' degli Articoli XII e XIII e della relativa data; (e) della convocazione di ogni Conferenza in base agli Articoli VII e IX.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
