[1]Articolo XIV

[2]Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi firmatari, tutti i Governi contraenti e tutti i Membri della Organizzazione: (a) delle firme apposte alla presente Convenzione e delle rispettive date; (b) del deposito degli strumenti di accettazione e di adesione, nonche' delle date del loro deposito; (c) della data in cui la Convenzione entra in vigore in base all'Articolo XI; (d) di ogni notifica ricevuta in conformita' degli Articoli XII e XIII e della relativa data; (e) della convocazione di ogni Conferenza in base agli Articoli VII e IX.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artxiv · fonte su Normattiva