1. Ciascuna Parte contraente accordera', nei suoi porti, alle navi dell'altra Parte, il medesimo trattamento previsto per le proprie navi per quanto riguarda la riscossione di diritti e tasse portuali, nonche' per quanto riguarda l'accesso ai porti, la liberta' di ingresso, di sosta e di uscita, la loro utilizzazione, ed ogni facilitazione concessa alla navigazione e alle operazioni commerciali per le navi, i loro equipaggi, i passeggeri e le merci. Tale disposizione si riferisce soprattutto all'assegnazione del posto di ormeggio e alle facilitazioni di carico e scarico. 2. Con l'accordo delle Autorita' competenti delle due Parti contraenti e alle condizioni da esse fissate di comune accordo, il trattamento previsto al precedente paragrafo verra' applicato anche alle navi battenti bandiera dei paesi terzi gestite da compagnie marittime nazionali delle due Parti.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art4 · fonte su Normattiva