Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parita' di trattamento delle navi delle due Farti contraenti, convengono di accordare reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita alle navi mercantili di cui all'articolo 1, ai loro equipaggi ed al loro carico nei rispettivi porti, per quanto concerne il libero accesso ai porti, l'assegnazione dei posti di ormeggio, l'utilizzazione degli impianti portuali per le navi, le merci ed i passeggeri, le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie, il carico e scarico, come pure i diritti e le tasse portuali dovuti a qualsiasi titolo. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai vantaggi, privilegi ed esenzioni concessi o che verranno concessi da ciascuna delle due Parti contraenti ad altri Paesi, a seguito della partecipazione attuale o futura ad unioni doganali o istituzioni similari. Il trattamento che le due Parti contraenti reciprocamente concedono con il presente accordo non si estende:
- a)all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte contraente ed alla navigazione interna;
- b)all'esercizio della pesca;
- c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
- d)ai privilegi concessi alle societa' per lo sport;
- e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
- f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti;
- g)ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi e circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente. Non e' considerato cabotaggio il caso in cui le navi di una Parte contraente navighino da un porto ad un altro dell'altra Parte contraente allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero.
Testo vigente dal 15 luglio 1975
