Ciascuna Parte contraente s'impegna a riconoscere i certificati di stazza delle navi mercantili dell'altra Parte contraente rilasciati o riconosciuti dagli organi competenti di quest'ultima. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti non saranno assoggettate, nei porti dell'altra Parte, per il pagamento dei diritti di navigazione, ad alcuna nuova operazione di stazzatura. Resta inteso che la reciprocita' in materia di stazzatura e' subordinata alla condizione che i criteri dei rispettivi sistemi di stazzatura siano sostanzialmente equivalenti.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
